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07/04/2025 - 09:00
COMUNICAZIONE PER I FORNITORI
Vi informiamo che a decorrere dal 1° luglio 2025 TIM S.p.A. non sarà più soggetta al regime IVA dello split payment (scissione dei pagamenti).
La Decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio Ue (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 dell’Unione europea in data 27 luglio 2023) ha autorizzato l’Italia a prorogare l’applicazione dello split payment fino al 30 giugno 2026, ma ha previsto la cessazione del regime split per le società quotate in borsa incluse nell’indice FTSE MIB (tra cui TIM SpA) a decorrere dal 1° luglio 2025.
Ne consegue che le fatture che verranno emesse nei confronti della scrivente Società relative ad operazioni effettuate in data coincidente o successiva al 1° luglio 2025, dovranno essere emesse in regime IVA ordinario (salva l’applicazione di particolari regimi IVA quali, ad esempio, il reverse charge) e TIM S.p.A. provvederà a pagare al fornitore il totale fattura comprensivo di IVA. Naturalmente, l’emissione di fatture con regime IVA ordinario obbliga il soggetto emittente al versamento all’Erario dell’imposta indicata nelle medesime.
Le fatture erroneamente emesse in regime split payment per operazioni effettuate dal 1° luglio 2025 dovranno essere stornate e riemesse. In caso contrario, TIM non potrà procedere al pagamento delle stesse.
Si ricorda inoltre che ai sensi dell’articolo 6, comma 8 del D.Lgs. 471/1997, come modificato dal D.Lgs. 87/2024, nei casi di mancata o irregolare emissione di fattura da parte del Fornitore TIM, al fine di non incorrere in sanzioni, è obbligata a procedere alla “comunicazione-denuncia” dell’omissione o irregolarità all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o è stata emessa la fattura irregolare.