Telecom Italia giudica incomprensibile e del tutto ingiustificata la decisione presa oggi dall´Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato e annuncia che ricorrerà contro di esso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
L´Azienda innanzitutto rileva che gran parte degli addebiti contestati dall´Antitrust si riferiscono in larga misura al periodo compreso tra l´ottobre 1998 e il novembre 1999, in uno scenario di mercato completamente diverso dall´attuale e ampiamente superato dal forte sviluppo della concorrenza.
Telecom Italia considera, inoltre, abnorme l´entità della sanzione comunicata oggi, soprattutto se correlata solo agli effettivi mercati di riferimento, tuttora in una fase iniziale di sviluppo. Tale sanzione è stata determinata senza tenere conto dei chiarimenti forniti da Telecom Italia nel corso della lunga istruttoria e del comportamento collaborativo sempre adottato dalla Società.
In relazione ai principali aspetti del provvedimento dell´Antitrust, Telecom Italia sottolinea che:
- riguardo al rifiuto di voler fornire i circuiti diretti analogici in continuità metallica (banda base), nel periodo oggetto dell´istruttoria l´Azienda ha commercializzato circa 200 circuiti diretti in banda base sia a clienti finali sia ad altri operatori sia ad Internet Service Provider. In soli due casi non è stata fornita la prestazione richiesta, a causa di un disguido tecnico successivamente chiarito;
- per quanto concerne la commercializzazione dei servizi finali con tecnologia ADSL, non risponde al vero quanto affermato dall´Antitrust relativamente al carattere discriminatorio dell´offerta wholesale. La sanzione dell´Antitrust viene applicata nonostante l´offerta, dopo la fase sperimentale e una volta autorizzata dall´Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sia divenuta accessibile a tutti sulla base dei valori fissati dalla stessa Autorità. Tra l´altro, tale sanzione, che fa riferimento agli anni 1998 e 1999, riguarda una sperimentazione del servizio per soli 64 clienti;
- quanto ai presunti comportamenti ostativi imputati a Telecom Italia nel mercato dei servizi xDSL, l´Antitrust non ha tenuto in alcun conto che l´Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha impiegato ben 9 mesi per autorizzare l´offerta wholesale, nonostante l´Azienda avesse sottoposto alla stessa Authority, ai sensi della delibera 2/00/CIR, sin dal maggio 2000 la propria proposta di offerta senza ricevere alcuna risposta sino al 31 ottobre dello stesso anno. Tale grave ritardo non può essere considerato estraneo alla lentezza nell´avvio di questo nuovo mercato.
Telecom Italia ritiene che la decisione presa oggi dall´Antitrust punisca ingiustificatamente un´Azienda che, nel corso degli ultimi anni, ha effettuato significativi investimenti per i servizi in banda larga in tecnologia xDSL. Allo stesso tempo, un simile provvedimento arreca grave danno all´unico operatore europeo che si è impegnato a fondo per offrire l´accesso disaggregato alla propria rete locale (unbundling del local loop), nella convinzione che questo rappresenti un passaggio fondamentale e decisivo per una piena concorrenza nel mercato delle telecomunicazioni.