Con riferimento alla dichiarazione effettuata dalla società statunitense BlackRock Inc. alla US Security Exchange Commission in data 9 dicembre 2013, tramite Schedule 13G ai sensi dello US Securities Exchange Act of 1934, dalla quale risulta che la medesima avrebbe raggiunto un possesso complessivo di azioni e diritti di voto di Telecom Italia S.p.A. pari a n. 1.360.108.064 azioni, corrispondente al 10,14% del capitale ordinario della Società, questa comunica:
- di non aver ricevuto comunicazioni al riguardo da BlackRock Inc. né ai sensi della normativa nazionale né altrimenti;
- di aver raccolto sul mercato alcuni riferimenti all’incremento della partecipazione di BlackRock Inc. mercoledì, 11 dicembre 2013, a seguito della pubblicazione il giorno precedente, sul circuito Bloomberg, della notizia del filing del citato Schedule 13G;
- di aver contattato gli uffici di BlackRock Inc. per chiarimenti prima per le vie brevi (in data 11 e 13 dicembre) e poi mediante formale richiesta di spiegazioni (in data 14 dicembre) senza aver sinora ottenuto riscontro;
- che l’elenco delle comunicazioni degli intermediari attestanti la legittimazione all’intervento e all’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea convocata per il 20 dicembre 2013, disponibili e processate alla data di venerdì, 13 dicembre, non comprendeva comunicazioni per conto né di BlackRock Inc. né delle entità qualificate dalla medesima quali azionisti diretti di Telecom Italia a titolo di gestione non discrezionale del risparmio nell’ambito della comunicazione resa in data 8 ottobre 2013 alla Consob e alla Società ai sensi dell’art. 120, d.lgs. n. 58/1998 (cfr. sito Consob www.consob.it) o delle subsidiaries elencate nel citato Schedule 13G (cfr. sito SEC www.sec.gov).
A quest’ultimo riguardo la Società precisa che, come per legge, sono valide ed efficaci per la legittimazione all’intervento e al voto in Assemblea tutte le comunicazioni pervenute all’emittente entro l’inizio dei lavori assembleari (art. 83-sexies, comma 4, d.lgs. n. 58/1998: “Le comunicazioni […] devono pervenire all’emittente entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente [...]. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute all'emittente oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione”).
Roma, 16 Dicembre 2013